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Sez. L, Sentenza n. 24164 del 13/11/2006 (Rv. 593501 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Compenso aggiuntivo professionale - Pluralità di rapporti convenzionali - Cumulo di più compensi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riferimento all'istituto dell quote di carovita.
Stato
decisa il 2006-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593501-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 45 lett C del d.P.R. 22 luglio 1996 n. 484, non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dall'art. 41, lett. F, del d.P.R. n. 314 del 1990, il regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Né a sostegno di diversa interpretazione possono valere argomenti sistematici come il riferimento all'art. 36 Cost., non applicabile in relazione a prestazione d'opera professionale autonoma, o quello all'art 8 d. lgs. N. 502 del 1992 - nel testo vigente "ratione temporis" - nella parte concernente la struttura del compenso spettante al medico, perché con riguardo ai compensi fissi ben poteva stabilirsi una limitazione dell'erogazione, confermando quanto ai meccanismi automatici di adeguamento la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)