Sez. L, Sentenza n. 8508 del 03/08/1995 (Rv. 493554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Diritto del lavoratore - Obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Esonero - Condizione - Giustificato motivo - Estremi - Identificazione con la forza maggiore - Esclusione - Ragionevole impedimento - Sufficienza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Per la configurabilità del "giustificato motivo" di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, non è necessaria la sussistenza di un'ipotesi di forza maggiore - che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile - essendo invece sufficiente un ragionevole impedimento, ossia qualsivoglia serio motivo di assenza durante la fascia oraria, la cui prova è a carico del lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che non costituisse giustificato motivo di assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità, l'esigenza, dallo stesso allegata, di accompagnare la moglie, priva di patente di guida, a fare la spesa, non solo in considerazione del fatto che tale esigenza non costituisce un motivo serio e socialmente apprezzabile, ma soprattutto perché il motivo deve essere tale da imporre necessariamente l'allontanamento del lavoratore proprio nel periodo compreso nelle fasce di reperibilità).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)