Sez. 1, Sentenza n. 19647 del 30/09/2004 (Rv. 577455 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Società di persone - Configurabilità - Condizioni - Prova.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale riportato dalle società di persone, al pari di quello subito dalle persone giuridiche, ricomprendendo in sè solo quella gamma di effetti lesivi che possono prescindere dalla personalità psicologica, la quale è invece necessariamente legata a soggetti di diritto provvisti di "fisicità", deve essere allegato e provato, secondo quanto normalmente accade in materia di liquidazione "ex" art. 2059 cod. civ., ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 cod. civ., cui, a propria volta, rinvia l'art. 2 della legge n. 89 del 2001), la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)