Sez. 1, Ordinanza n. 309 del 13/04/1983 (Rv. 427915 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVINCIA DI BOLZANO - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI AGRICOLI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE PROV. BOLZANO N. 15 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 42 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVINCIA DI BOLZANO - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI AGRICOLI - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE PROV. BOLZANO N. 15 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 42 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1978 n. 23, laddove stabilisce che l'indennità di espropriazione, riferita a terreni agricoli, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, deve essere determinata entro i limiti minimo e massimo dei valori agricoli per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, così come determinati per ogni semestre dall'apposita commissione nominata dalla giunta provinciale, tenuto conto che quella norma introduce un accertamento automatico del valore del bene sottoposto ad espropriazione, devoluto ad un organo amministrativo e sul quale non è consentito un Sindacato di merito da parte del giudice investito dell'opposizione avverso la stima dell'indennità, per cui, finendo per precostituire fuori del processo una prova vincolante del diritto azionato, secondo una disciplina tipica dell'atto amministrativo e senza le garanzie caratteristiche del procedimento giurisdizionale, può risolversi in una limitazione del diritto di difesa in relazione al diritto sostanziale ad ottenere un'indennità che costituisca, se non l'integrale riparazione per la perdita subita, un serio ristoro riferito al valore del bene secondo le sue reali caratteristiche e la sua reale destinazione economica. (V 5/80, Corte cost.; (V 70/61, Corte cost.; (V 6095/82, mass n 423785; (V 755/81, mass n 411231; (V 4093/80, mass n 407999; (V 1158/80, mass n 404650; (Conf 581/82, mass n 421571).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)