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Sez. 3, Sentenza n. 8367 del 20/09/1996 (Rv. 499671 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Interruzione derivante dalla proposizione di un atto di citazione - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza - Estensione del principio alla sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda - Limiti - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni da incidente stradale.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499671-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

Il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, cod. civ., secondo il quale quando l'interruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento trova deroga nella sola ipotesi di estinzione del processo, ai sensi del terzo comma della stessa norma e, pertanto, resta applicabile anche nel caso in cui detta sentenza dichiari l'improponibilità della domanda, come quando, in tema di azione risarcitoria per i danni derivati da incidente stradale, non si sia provveduto alla preventiva richiesta all'assicuratore e non sia decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta, ai sensi dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)