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Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 08/06/1985 (Rv. 441100 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441100-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*

Per l'Esercizio di un'attività pericolosa occorre che essa sia qualificata tale da specifiche norme dettate per prevenire sinistri o tutelare la pubblica incolumità, ovvero che la pericolosità sia insita nella natura delle cose maneggiate o nelle caratteristiche dei mezzi adoperati. (nella specie, in base all'enunciato principio la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'Esercizio di attività pericolosa per il carico e scarico di confezioni con contenitori spray). (V 908/83, mass n 425666; (V 1949/77, mass n 385672).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)