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Sez. 3, Sentenza n. 4110 del 11/09/1978 (Rv. 393727 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393727-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*

Per attivita pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di ps o da altre norme speciali (quali quelle contro gli infortuni sul lavoro) ed altresi quelle che abbiano insita la pericolosita nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura. Pertanto, restano escluse dalla previsione della detta norma le attivita non pericolose in se, ma in cui la pericolosita insorga per errori o colpe nell'uso dei mezzi adoperati. (Conf 1249/77, mass n 385672).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)