Sez. 3, Sentenza n. 4110 del 11/09/1978 (Rv. 393727 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Per attivita pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di ps o da altre norme speciali (quali quelle contro gli infortuni sul lavoro) ed altresi quelle che abbiano insita la pericolosita nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura. Pertanto, restano escluse dalla previsione della detta norma le attivita non pericolose in se, ma in cui la pericolosita insorga per errori o colpe nell'uso dei mezzi adoperati. (Conf 1249/77, mass n 385672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)