Sez. 3, Sentenza n. 1155 del 22/02/1979 (Rv. 397365 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PERICOLOSITA NON PREVISTA DA NORME DI PUBBLICA SICUREZZA O DA ALTRE LEGGI SPECIALI MA DESUNTA DALLA NATURA DELL'ATTIVITA O DEI MEZZI ADOPERATI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA A CARICO DEL GESTORE DI UNA SCUOLA DI EQUITAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PERICOLOSITA NON PREVISTA DA NORME DI PUBBLICA SICUREZZA O DA ALTRE LEGGI SPECIALI MA DESUNTA DALLA NATURA DELL'ATTIVITA O DEI MEZZI ADOPERATI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA A CARICO DEL GESTORE DI UNA SCUOLA DI EQUITAZIONE.*
Le attivita pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita, fino a che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sono non soltanto quelle come tali qualificate dalle norme di pubblica sicurezza, o da altre leggi speciali, ma altresi quelle che, per loro natura, o per la natura dei mezzi adoperati, presentino una intrinseca pericolosita. Lo stabilire, in concreto, se una determinata attivita, debba essere compresa nella seconda categoria anzidetta, spetta alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice del merito, secondo le nozioni che rientrano nella comune esperienza. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente applicata detta presunzione di responsabilita a carico del gestore di una scuola di equitazione). (V 1949/77, mass n 385672; (V 261/77, mass n 383788).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)