Sez. 2, Sentenza n. 125 del 17/01/1972 (Rv. 355854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - COLPA DEL LAVORATORE - ESTREMI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - COLPA DEL LAVORATORE - ESTREMI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA.*
L'elemento soggettivo necessario e sufficiente a legittimare il recesso dell'imprenditore dal contratto di lavoro senza diritto del prestatore di lavoro a preavviso o alla corresponsione della corrispondente indennita (recesso per giusta causa) e dato dalla colpa di quest'ultimo, a costituire la quale occorre un comportamento che, incidendo sulla fiducia insita nel rapporto di lavoro, non ne consenta oggettivamente e soggettivamente la prosecuzione. Di conseguenza, il giudizio sull'esistenza della giusta causa non puo prescindere dalla valutazione dell'elemento 'colpĂ che non e accertabile se non esaminando caso per caso il comportamento delle parti nel rapporto di lavoro. (V 161'70, mass n 344936; 72'70, mass n 344747; 3754'69, mass n 3440- 23).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)