Sez. L, Sentenza n. 4351 del 19/11/1976 (Rv. 383055 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - COLPA DEL LAVORATORE E GRAVITA DELLE SUE INFRAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - COLPA DEL LAVORATORE E GRAVITA DELLE SUE INFRAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'elemento soggettivo necessario e sufficiente a legittimare il recesso dell'imprenditore dal contratto di lavoro senza diritto del prestatore d'opera a preavviso o alla corresponsione della corrispondente indennita - (recesso per giusta causa) - e dato dalla colpa del lavoratore, a costituire la quale occorre un comportamento che, incidendo sulla fiducia insita nel rapporto di collaborazione, non ne consenta oggettivamente e soggettivamente la prosecuzione. L'indagine sull'esistenza della giusta causa non puo percio prescindere dall'elemento della colpa, che deve essere accertato caso per caso, esaminando il complessivo comportamento delle parti. Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse dal dipendente e circa la sussistenza dello elemento della colpa si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale demandato all'esclusiva Competenza istituzionale del giudice del merito e percio incensurabile in Sede di giurisdizione di legittimita. (V 3102/73, mass n 366871; (V 125/72, mass n 355854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)