Sez. 2, Sentenza n. 2144 del 17/07/1974 (Rv. 370482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - COLPA DEL LAVORATORE - GRAVITA - ESTREMI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO IN TRONCO DI FUNZIONARIO DI BANCA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - COLPA DEL LAVORATORE - GRAVITA - ESTREMI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO IN TRONCO DI FUNZIONARIO DI BANCA.*
La sanzione disciplinare del licenziamento in tronco presuppone che la Mancanza, di cui il dipendente si e reso colpevole, rivesta tale gravita da far venir meno la fiducia riposta in lui dall'imprenditore, la quale costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il riscontro di tale carattere, va compiuto con criteri di relativita, valutando, cioe, tutti gli aspetti dei singoli casi concreti, con riferimento anche all'ambiente di lavoro nel quale essi si sono verificati. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che le mancanze addebitate ad un funzionario di banca, licenziato in tronco - concessione di fidi in contrasto con le direttive dei superiori, concessione di sconti illegittimi, autorizzazione allo sconfinamento di fidi, tolleranza rispetto a giri artificiosi di assegni - pur essendo in se stesse, gravi e rilevanti, non presentavano, tuttavia, quel carattere di particolare gravita e pericolosita che giustificava il licenziamento-, se valutate nel quadro del generale andamento della banca, caratterizzata da una gestione irresponsabile e superficiale, nella quale erano stati commessi, da parte di alcuni dirigenti, abusi analoghi a quelli contestati al funzionario, e che aveva, alla fine, determinato la sottoposizione della banca ad amministrazione straordinaria. La SC ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 125'72, mass n 355854; 161'70, mass n 344936; (V 2958'68, mass n 335748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)