diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1261 del 26/02/1982 (Rv. 419134 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419134-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*

Ove le generiche espressioni della lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come esauriente indicazione specifica dei motivi del provvedimento, questo non è, di per sè, invalido, in quanto l'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, attribuisce al lavoratore la facoltà di richiedere una apposita comunicazione ulteriore del datore di lavoro, in Mancanza della quale il recesso di costui diviene inefficace; conseguentemente, quando tale richiesta non sia stata fatta, il datore di lavoro ha la possibilità di indicare le ragioni specifiche del suo provvedimento nel giudizio d'impugnazione promosso dal lavoratore e le stesse devono essere valutate dal giudice del merito per accertare la legittimità o meno del licenziamento. (V 5389/80, mass n 409272; (Conf 3488/79, mass n 399897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)