Sez. L, Sentenza n. 3488 del 21/06/1979 (Rv. 399897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO EX ART 2 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - INDICAZIONE DI TALI MOTIVI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO EX ART 2 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - INDICAZIONE DI TALI MOTIVI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Ove le generiche espressioni della lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi del licenziamento e tale specificazione non sia stata richiesta dall'interessato nell'Esercizio della facolta attribuitagli dall'art 2 della legge 15 luglio 1965 n 604, legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in Sede contenziosa all'atto della sua Costituzione in giudizio e le stesse devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimita del licenziamento intimato. (V 2190/76, mass n 380986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)