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Sez. L, Sentenza n. 3878 del 11/06/1986 (Rv. 446715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MOTIVAZIONE GENERICA CONTENUTA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO E MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE - ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MOTIVAZIONE GENERICA CONTENUTA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO E MANCATA RICHIESTA DI SPECIFICAZIONE - ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Ove le generiche espressioni della lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi del licenziamento e tale specificazione non sia stata richiesta dallo interessato nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 2 della legge 15 luglio 1965 n. 604, legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in Sede contenziosa all'atto della sua Costituzione in giudizio e le stesse devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato. (V 1970/82, mass n 419822; (V 5389/80, mass n 409272; (V 2190/76, mass n 380986; (Conf 1261/82, mass n 419134; (Conf 1179/82, mass n 419061; (Conf 3488/79, mass n 399897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)