Sez. L, Sentenza n. 5389 del 08/10/1980 (Rv. 409272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LETTERA DI LICENZIAMENTO - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - OMESSA INDICAZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LETTERA DI LICENZIAMENTO - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - OMESSA INDICAZIONE - CONSEGUENZE.*
La Mancanza nella lettera di licenziamento dell'indicazione specifica delle ragioni del provvedimento non produce, di per se, rispetto a questo, alcun effetto invalidante, in quanto la legge prevede come rimedio al possibile pregiudizio la facolta del lavoratore di chiedere, al riguardo, una comunicazione suppletiva, in Mancanza della quale il recesso del datore di lavoro diviene inefficace; conseguentemente, quando tale richiesta non sia stata fatta, nel giudizio d'impugnazione promosso dal lavoratore, il datore di lavoro ha la possibilita di giustificare il suo provvedimento, alla stregua delle regole generali. (V 3488/79, mass n 399897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)