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Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 18/03/1987 (Rv. 451834 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451834-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non รจ idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui allo art. 292 cod. proc. civ., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, dal che l'irrilevanza di detto evento, rispetto alle altre parti e al giudice, se non portato a loro conoscenza in uno dei modi sopra indicati. (V 1228/84, mass n 433371; (V 1229/84, mass n 433372; (V 1230/84, mass n 433373; (V 1231/84, mass n 433374; (V 2326/81, mass n 413061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)