Sez. L, Sentenza n. 1560 del 18/02/1994 (Rv. 485363 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Licenziamento | Nel periodo di prova - Disciplina limitativa - Insussistenza - Motivazione del provvedimento - Obbligatorietà - Funzione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Licenziamento
Il recesso dell'imprenditore nel periodo di prova, quando riguarda il mancato superamento della prova da parte dei lavoratori protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, pur essendo sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, sia per ciò che concerne la necessità della giusta causa e del giustificato motivo, sia per ciò che riguarda l'onere della adozione della forma scritta e della motivazione, e l'onere probatorio delle ragioni del mancato superamento del periodo di prova, comporta tuttavia - al fine di consentire al giudice di sindacare i reali motivi del recesso stesso, verificando l'esistenza di motivi discriminatori od illeciti - l'obbligo della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)