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Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 06/02/1999 (Rv. 523027 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Promessa di vendita di un bene in comunione - Pluralità di promittenti venditori - Bene considerato come "unicum" inscindibile dalle parti - Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre - Richiesta nei confronti di tutti i promittenti - Necessità - Pretermissione di uno dei promittenti rilevata in appello - Rimessione della causa al primo giudice per violazione delle norme sul contraddittorio - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523027-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 cod. civ.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Alla rilevazione del vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado da parte del giudice di appello consegue l'obbligo, per quest'ultimo, di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma primo, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)