Sez. L, Sentenza n. 10940 del 02/11/1998 (Rv. 521697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per giustificato motivo - Contestazione dell'addebito - Tempestività - Necessità - "Ratio" - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio della necessaria immediatezza della contestazione disciplinare, che ha lo scopo di garantire la possibilità di una utile difesa da parte del lavoratore e quindi l'effettività del contraddittorio, nonché la certezza dei rapporti giuridici nel contesto di un'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, trova applicazione anche in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, e non solo nel licenziamento per giusta causa, in cui l'esigenza della immediatezza è intrinseca alla gravità del fatto secondo la definizione legale dell'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, il datore di lavoro aveva contestato a distanza di quasi due mesi dal fatto la circostanza che il lavoratore, in missione fuori sede, era rientrato nella città di residenza fin dal venerdì mattina, rendendosi quindi responsabile di abbandono del posto di lavoro; il giudice di merito con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuta intempestiva la contestazione, la cui dilazione non era giustificata particolari problemi di accertamento).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)