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Sez. 2, Sentenza n. 3435 del 18/12/1973 (Rv. 367419 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COSA PRESUNTA COMUNE - USO ESCLUSIVO DA PARTE DI UN CONDOMINO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367419-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COSA PRESUNTA COMUNE - USO ESCLUSIVO DA PARTE DI UN CONDOMINO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*

Quando una delle cose considerate dall'art 1117 cod civ serve, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al godimento di una parte dell'immobile, la quale sia oggetto di autonomo e separato diritto di proprieta, viene meno la presunzione di comunione derivante dalla destinazione della cosa all'uso comune. (Conf 77/72, mass n 355774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)