Sez. 3, Sentenza n. 77 del 12/01/1972 (Rv. 355774 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COSA DESTINATA IN MODO ESCLUSIVO ALL'USO ED AL GODIMENTO DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - COSA DESTINATA IN MODO ESCLUSIVO ALL'USO ED AL GODIMENTO DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA INDIVIDUALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali e locali, serve in modo esclusivo all'uso ed al godimento di una parte dell'immobile, oggetto di autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria, giacche la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio alla stessa stregua di un titolo contrario. (nella specie, il SC ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso che in un edificio in condominio i locali della portineria fossero destinati al servizio delle botteghe al piano terreno dell'edificio avente ingresso esterno sulla pubblica via, ed ha enunciato il principio che precede). (V 1677'69, mass n 340635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)