Sez. L, Sentenza n. 4753 del 20/10/1978 (Rv. 394447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - PROVA - CONTENUTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - PROVA - CONTENUTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di attivita lavorative prestate nell'ambito di una comunita familiare, la presunzione di gratuita e, quindi, l'inesistenza di un rapporto di lavoro, trova piu rigorosa applicazione quando si tratta di prestazioni che, lungi dal concorrere al processo produttivo di un'impresa, si svolgano in una convivenza tra persone legate da vincoli di sangue, ripetendo gli aspetti propri della comune vita familiare. Tale presunzione non puo ritenersi vinta dalla sola corresponsione del vitto e dello alloggio o di ulteriori utilita dirette al soddisfacimento di altre esigenze di ordine materiale, dal momento che tale corresponsione rappresenta, nell'ambito della convivenza fra congiunti, la normale espressione di un dovere di mutua assistenza, di solidarieta affettiva o di gratitudine, che non la prestazione corrispettiva di particolari utilita. Detta presunzione puo essere soltanto vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e della onerosita delle rispettive prestazioni, per modo che, sussistendo un nesso sinallagmatico e funzionale tra le prestazioni del lavoratore e l'Obbligo della controparte di corrispondergli una retribuzione, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. Deve pero trattarsi di prova decisa e rigorosa, non evincibile dalla sola circostanza che le attivita in questione, anziche svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'Esercizio di un'impresa, ove si tratti di impresa gestita ed organizzata strutturalmente ed economicamente con criteri prevalentemente familiari. Tale accertamento e riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al Sindacato di legittimita ove la motivazione sia esente da vizi logici e da errori di diritto. (V 3585/76, mass n 382335; (V 1452/75, mass n 375018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)