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Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259227 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259227-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)