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Sez. 3, Sentenza n. 884 del 17/12/1998 Ud. (dep. 23/01/1999) Rv. 212479 - 01

DEMANIO | Marittimo - Esecuzione di opere sulla fascia demaniale di rispetto - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione - Ultimazione o sospensione dei lavori - Esclusione - Rimozione o intervenuta autorizzazione delle opere eseguite - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212479-01

DEMANIO

La condotta vietata dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. consiste non solo nella esecuzione di nuove opere nella fascia protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenerla indisponibile agli usi, cui è deputata, per effetto della detta esecuzione, sicché il momento di cessazione della permanenza nella contravvenzione non va individuato nella ultimazione o sospensione dei lavori in quanto l'offesa perdura sino a che le opere non siano rimosse ovvero non si ottenga la relativa autorizzazione oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)