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Sez. L, Sentenza n. 3133 del 24/03/1998 (Rv. 513957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale - Criteri derogatori di quelli legali ex art. 5 legge 223/1991 - Esigenze tecnico - produttive e organizzative - Attribuzione di rilevanza esclusiva - Legittimità - Fattispecie relativa al collocamento in mobilità dei soli impiegati.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Così come previsto dall'art. 5, comma primo, della legge n. 223/1991, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerazione dei carichi di famiglia e dell'anzianità, ferma restando l'osservanza del principio di non discriminazione. (Nella specie era stato previsto il collocamento in mobilità dei soli impiegati, già posti in cassa integrazione a zero ore, attesa l'assoluta impossibilità di un loro utile reimpiego in conseguenza dell'operata ristrutturazione aziendale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)