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Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009 (Rv. 610368 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Condizioni - Definitività dei dati relativi all'iscrizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610368-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, primo comma, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza necessità di emissione e notifica di alcun avviso di accertamento, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; ne consegue che l'incertezza del dato utilizzato, per effetto della contestazione dell'utente, implica che l'Amministrazione deve esplicitare, ex art.70 d.lgs. cit., le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad iscrizione a ruolo fondata su una superficie dell'immobile, occupata dal contribuente, maggiore di quella da questi denunziata e divenuta oggetto, per gli anni precedenti, di avvisi di accertamento impugnati e con controversia ancora pendente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)