Sez. L, Sentenza n. 1966 del 24/03/1980 (Rv. 405597 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - PERSONALE A STATUTO LOCALE - DISCIPLINA EX LEGGE N 230 DEL 1962 - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - PERSONALE A STATUTO LOCALE - DISCIPLINA EX LEGGE N 230 DEL 1962 - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art 8 dell'accordo bilaterale stipulato a Parigi il 26 luglio 1961, tra il comando supremo alleato in Europa ed il governo italiano (recepito nel nostro ordinamento con DPR 18 agosto 1962 n 2083) i dipendenti civili dei quartieri generali alleati in Italia rientrano nella categoria del 'personale a statuto internazionalè, sottratto alla giurisdizione italiana e quindi alla legislazione italiana del lavoro, esclusivamente quando siano remunerati in base alle tariffe salariali della NATO e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente, nell'ambito delle attivita istituzionali dei quartieri medesimi; mentre, in difetto di entrambi o anche di uno solo degli accennati presupposti, i predetti dipendenti devono essere inquadrati, a tutti gli effetti nella categoria del 'personale a statuto localè, con la conseguenza che i relativi rapporti di lavoro rimangono assoggettati completamente alla giurisdizione ed all'ordinamento giuridico nazionale, anche sotto l'aspetto delle modalita e tempi del loro svolgimento e delle posizioni obbligatorie, giuridiche ed economiche, dei soggetti partecipi di quei rapporti. Pertanto, in presenza di un rapporto riconducibile nella sfera di regolamentazione del personale a statuto locale, correttamente e applicata la legge 18 aprile 1962 n 230, con l'affermazione di un unico rapporto a tempo indeterminato, per i singoli rapporti a tempo determinato, costituiti in violazione delle Disposizioni della citata legge, previo riconoscimento al lavoratore di tutti quei diritti, previsti dalle leggi nazionali disciplinanti il rapporto di lavoro in Italia, conseguenti a tale applicazione. (V 4372/77, mass n 387963; (V 400/77, mass n 383946; (V 355/77, mass n 383898).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., DPR 18/08/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)