Sez. 1, Sentenza n. 5163 del 21/10/1998 Cc. (dep. 10/12/1998) Rv. 211890 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Provvedimento di conferma, dopo annullamento con rinvio della Cassazione, della originaria ordinanza di custodia cautelare - Immediata esecutività - Proposizione di ricorso avverso di esso - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia proposto nuovamente ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)