Sez. 6, Sentenza n. 32469 del 19/05/2005 Cc. (dep. 25/08/2005) Rv. 232220 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica - Condizioni - Decreto del pubblico ministero - Eccezionali ragioni di urgenza - Motivazione "per relationem" al decreto di urgenza di attivazione delle intercettazioni - Legittimità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
I "casi di urgenza" che abilitano il P.M., a norma dell'articolo 267, comma secondo, cod. proc. pen. ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'articolo 268, comma terzo, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex articolo 267, comma secondo, cod. proc. pen., assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex articolo 268, comma terzo, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'articolo 267, comma primo, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del P.M. è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'articolo 267, comma secondo, sia dell'articolo 268, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)