Sez. 6, Sentenza n. 27852 del 11/04/2005 Cc. (dep. 26/07/2005) Rv. 232161 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - Eccezionali ragioni di urgenza - Motivazione per relationem al decreto del P.M. di autorizzazione delle intercettazione per i casi di urgenza - Assimilabilità - Possibilità - Condizioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazioni, i casi di urgenza che abilitano il P.M. all'emissione del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ex art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere considerati come le "eccezionali ragioni di urgenza", che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - in quanto quelli installati nella Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei - quando le ragioni addotte a fondamento dell'esigenza di attuare immediatamente le operazioni di intercettazione risultano incompatibili non solo con la procedura ordinaria della richiesta autorizzatoria al giudice per le indagini preliminari, ma anche con la sufficienza o idoneità degli impianti presenti nei locali della procura della Repubblica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)