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Sez. 6, Sentenza n. 2056 del 27/05/1996 Cc. (dep. 19/09/1996) Rv. 205662 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Decreto di archiviazione emesso "de plano" dal G.I.P. - Condizioni - Verifica prima della indicazione di temi di indagini ed elementi di prova e poi della fondatezza della notizia di reato - Necessità - Motivazione adeguata su ciascuno dei due punti - Necessità - Sussistenza - Giudizio prognostico sull'esito degli accertamento richiesti - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205662-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa

In caso di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, il G.I.P. può emettere decreto di archiviazione "de plano" solo dopo aver esaminato ed adeguatamente motivato prima in ordine all'ammissibilità della richiesta, che è subordinata solo alla indicazione di investigazioni suppletive ed elementi di prova (indicazione che non deve essere generica o apparente o assolutamente irrilevante), indipendentemente dal loro eventuale esito, e poi, e solo nel caso in cui la richiesta non sia ammissibile, in ordine alla infondatezza della notizia di reato. In ogni altro caso il G.i.p., cui è preclusa, in questa fase, ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti, deve dar corso alla procedura camerale e in quella sede, in contraddittorio, procedere alle ulteriori valutazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)