Sez. 5, Sentenza n. 5356 del 10/03/2006 (Rv. 587765 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Nozione - Impugnazione degli atti di mera liquidazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riguardo alla chiusura delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del terzo comma di detta disposizione, nella parte in cui esclude le controversie aventi ad oggetto gli atti di mera liquidazione dell'imposta dal novero di quelle suscettibili di definizione agevolata: il trattamento differenziato che tale disposizione introduce rispetto all'impugnativa degli atti impositivi trova infatti giustificazione nella circostanza che la liquidazione costituisce l'atto conclusivo di un subprocedimento che presuppone l'avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell'imposta, con la conseguenza che la controversia derivante dalla sua impugnazione non può configurarsi come lite pendente ai fini premiali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)