Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 19/03/1980 (Rv. 405463 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - DEROGABILITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - PATTO SULLA DURATA DEL RAPPORTO - RECESSO DEL CLIENTE PRIMA DELLA SCADENZA - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA ALL'INTERO COMPENSO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - DEROGABILITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - PATTO SULLA DURATA DEL RAPPORTO - RECESSO DEL CLIENTE PRIMA DELLA SCADENZA - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA ALL'INTERO COMPENSO.*
In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'art 2237 primo comma cod civ, sul diritto di recesso del cliente, in quanto diretto alla tutela di interessi che non trascendono quelli delle parti, e derogabile, esplicitamente od implicitamente, dai contraenti, sicche, in presenza di un patto che predetermini in modo vincolante la durata del rapporto, escludendo il recesso prima del termine, salvo che ricorra una giusta causa, deve riconoscersi il diritto del professionista a conseguire l'intero compenso previsto, nonostante il recesso del cliente, se questo non risulti giustificato. (V 5301/77, mass n 388962; (V 3325/76, mass n 382119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)