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Sez. 5 - , Sentenza n. 17797 del 22/03/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 276765 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale della pena - Concessione per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria inflitta nella prima condanna ragguagliata a quella detentiva - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276765-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sospensione condizionale della pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata perché questa, cumulata con quella pecuniaria irrevocabilmente sospesa con la condanna precedente, avrebbe ecceduto i limiti indicati, senza consentire l'applicazione del meccanismo di sospensione parziale previsto dall'art. 163, comma primo, ultima parte, così come modificato dalla legge 11 giugno 2004, n. 145).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)