Sez. L, Sentenza n. 5910 del 12/12/1978 (Rv. 395733 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI RICHIESTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 - ABROGAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI RICHIESTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 505 DEL 1950 - ABROGAZIONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n 756, sui rapporti agrari, la facolta del concedente di fare cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art 1 secondo comma lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273 (proporzionalita alle esigenze del fondo della capacita lavorativa della famiglia del concedente). Infatti le limitazioni a quella facolta previste dall'art 1, comma terzo, legge 15 luglio 1950 n 505 (mancata disponibilita di altri fondi tali da assorbire la meta della capacita lavorativa del suo nucleo familiare, in relazione agli acquisti per Atti tra vivi successivi al 31 dicembre 1948), e poi richiamate dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n 435 e 11 luglio 1952 n 765, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata legge n 756 del 1964. (Conf 3825/76, mass n 382511).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)