Sez. 3, Sentenza n. 48584 del 20/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268192 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Memorie delle parti - Giudizio di cassazione - Memoria inviata tramite posta elettronica certificata - Ricevibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
È inammissibile la presentazione di memorie, in sede di legittimità, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è estesa al giudizio penale in cassazione la facoltà di deposito telematico - prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - di istanze non aventi immediata incidenza sul processo quali, a titolo esemplificativo, richieste di sollecita fissazione o riunione di ricorsi, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)