Sez. 5, Sentenza n. 24332 del 05/03/2015 Cc. (dep. 05/06/2015) Rv. 263900 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)