Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 12/04/1969 (Rv. 339764 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - EFFETTI INTERNI - EFFETTI ESTERNI - DIFFERENZE - PRODUZIONE DEGLI EFFETTI ESTERNI - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - EFFETTI INTERNI - EFFETTI ESTERNI - DIFFERENZE - PRODUZIONE DEGLI EFFETTI ESTERNI - CONDIZIONI.*
La sentenza di appello che riformi quella di primo grado, dichiarata provvisoriamente esecutiva, assolvendo il convenuto dalla domanda dell'attore, indipendentemente dal passaggio in giudicato ed anche se inidonea a produrre effetti esecutivi, toglie ogni effetto alla sentenza di primo grado, e in particolare alla sua eventuale forza esecutiva, immediatamente e a prescindere dal fatto che la clausola di provvisoria esecuzione sia stata o meno espressamente revocata. Tuttavia, tali effetti si producono all'interno della pronuncia, cui la clausola stessa inerisce come parte integrante, e non sui provvedimenti e sugli Atti dipendenti dalla sentenza riformata, in essi compresi quelli del processo esecutivo, promosso in virtu di detta sentenza. Perche gli effetti (esterni) sui provvedimenti e sugli Atti dipendenti dalla sentenza riformata si verifichino, occorre che la sentenza di riforma sia passata in giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)