Sez. 2, Sentenza n. 3123 del 05/12/2003 Cc. (dep. 28/01/2004) Rv. 227645 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Inammissibilità - Formalità relative alla dichiarazione - Adempimenti successivi - Deposito di copia dell'atto - Omissione - Conseguente inammissibilità della dichiarazione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione, poiché il deposito di copia della relativa dichiarazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato è prescritto ai fini della ritualità del procedimento, la sua omissione costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)