Sez. 2, Sentenza n. 46189 del 25/10/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 232782 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione - Forme di proposizione - Deposito della copia nella cancelleria del giudice ricusato - Deposito della documentazione relativa nella cancelleria del giudice della decisione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
La dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare è inammissibile se non sono osservate le forme di proposizione e, specificamente, se non risulta che la copia sia stata depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato e se la documentazione a corredo è depositata nella cancelleria del giudice competente a decidere dopo due giorni dallo svolgimento dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)