diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3494 del 20/05/1983 (Rv. 428385 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - EFFETTI - COMPUTO - FATTISPECIE IN MATERIA DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE NEL RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428385-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - EFFETTI - COMPUTO - FATTISPECIE IN MATERIA DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE NEL RITO DEL LAVORO.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale comporta la sottrazione dal relativo computo del medesimo, sicché il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436 (nuovo testo) cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro - ove detta udienza sia fissata in una data successiva al compimento del periodo feriale, ma tale che il termine di dieci giorni prima di essa cada in questo periodo - va calcolato mediante un conteggio a ritroso che nel periodo feriale incontra non uno sbarramento, implicante la tempestività del gravame proposto il primo giorno dopo la conclusione del periodo feriale stesso, bensì una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento. (V 3297/81, mass n 413874; (V 5261/77, mass n 388909; (V 888/77, mass n 384495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)