Sez. 5, Sentenza n. 889 del 04/12/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206907 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di stampo mafioso - Associazioni mafiose - Delitti di criminalità organizzata - Diminuente per la dissociazione - Apporto fornito dal collaborante - Riferibilità ai reati per i quali si procede nel singolo procedimento - Necessità - Sussistenza - Apporto fornito in relazione a reati oggetto di altri procedimenti - Rilevanza ai fini della concessione della particolare diminuente per la dissociazione - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n.203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)