Sez. U, Sentenza n. 14289 del 20/06/2007 (Rv. 597386 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Controversia instaurata da dipendente di azienda municipalizzata di trasporti diretta al riconoscimento delle mansioni originarie di autista sul presupposto della sua idoneità fisica allo svolgimento delle stesse - Contestazione relativa al giudizio medico reso ai sensi dell'art. 29 del r.d. n. 148 del 1931 - Conseguente deduzione della giurisdizione del giudice amministrativo - Infondatezza - Affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla contestazione del giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, e concernente l'idoneità alle mansioni di autista di un dipendente di azienda municipalizzata di trasporti, in quanto funzionale all'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione ai compiti propri della qualifica rivestita e comportante l'estraneità alla lite della P.A. e di provvedimenti da questa emanati.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)