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Sez. 2, Sentenza n. 7751 del 02/08/1990 (Rv. 468500 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - COMUNICAZIONE AI CONTUMACI - NECESSITÀ - MANCANZA - ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468500-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - COMUNICAZIONE AI CONTUMACI - NECESSITÀ - MANCANZA - ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di scioglimento delle comunicazioni, i partecipanti assumono rilievo nello status di comunisti e non in quello di parti costituite, cosicché la comunicazione alle stesse parti prescritta dall'art. 789 cod. proc. civ. deve essere eseguita anche nei confronti dei contumaci, non ostandovi l'art. 292 cod. proc. civ.. in difetto di detta comunicazione, la ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione giudiziale in Mancanza di contestazioni, non può essere ritenuta provvedimento riproduttivo della regolamentazione negoziale della divisione essendo carente del consenso di tutte le parti, condizione essenziale per l'integrazione della fattispecie disciplinata dall'art. 789 cit., con la conseguente impugnabilità per la Cassazione ex art. 111 cost.. (Conf 3612/87, mass n 452556; (Conf 4464/78, mass n 394134).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)