Sez. 2, Sentenza n. 3612 del 11/04/1987 (Rv. 452556 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza fissata per la sua discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789 secondo comma cod. civ., nei confronti di tutte le parti, e, quindi, di tutti i condividenti, non soltanto di quelli costituiti. Il difetto di questo adempimento invalida l'ordinanza che dichiara esecutivo detto progetto per Mancanza di contestazioni (ed i successivi Atti del procedimento), e tale Invalidità, rendendo anomalo quel provvedimento, può essere denunciata, in carenza di specifico mezzo d'impugnazione, con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 2737/82, mass n 420607; (V 4984/81, mass n 415768).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)