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Sez. 2, Sentenza n. 8441 del 03/09/1997 (Rv. 507498 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Comunicazione ai contumaci - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Invalidità - Provvedimento del giudice istruttore - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termini - Decorrenza - Notifica al contumace del successivo provvedimento di assegnazione dei lotti e di liquidazione delle spese del giudizio - Conoscenza legale del provvedimento di approvazione del progetto - Configurabilità - Onere di impugnazione di quest'ultimo - Sussistenza - Impugnazione diretta solo contro i provvedimenti successivi - Conseguenze - Provvedimento di approvazione del progetto - Definitiva esecutività.
Stato
decisa il 1997-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507498-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

Nel procedimento di scioglimento della comunione la comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza fissata per la sua discussione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti condividenti, anche se contumaci, pena l'invalidità dell'ordinanza con la quale, a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., il giudice istruttore in assenza di contestazioni rende esecutivo il progetto di divisione. Tale invalidità, denunziabile, in difetto di uno specifico mezzo di impugnazione mediante il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., pur incidendo anche sui successivi atti del procedimento, quali, fra gli altri i provvedimenti di assegnazione dei lotti o quelli in materia di spese del giudizio divisorio, non può esser fatta valere con riferimento solo a tali atti successivi senza una specifica impugnazione avverso il progetto di divisione approvato, costituendo questo l'antecedente necessario di quelli. Ne deriva che il condividente contumace che abbia avuto conoscenza dell'ordinanza di assegnazione di quote o di liquidazione delle spese del giudizio, notificatagli da altro condividente, ha l'onere di impugnare l'ordinanza di approvazione del progetto entro il termine di legge, decorrente dalla data di legale conoscenza dei provvedimenti oggetto di notificazione, implicando tale conoscenza anche la conoscenza del provvedimento in cui essi trovano il loro presupposto, e ove limiti la propria impugnazione al solo provvedimento di assegnazione o di liquidazione, la rende vana, non potendo essa impedire che il progetto di divisione divenga inoppugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)