Sez. 1, Ordinanza n. 7138 del 29/03/2006 (Rv. 587779 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio del Comune - Da parte del sindaco - Preventiva autorizzazione della giunta comunale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - In tema di rinuncia al giudizio da parte del sindaco - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Posto che la rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta, anche per la rinuncia al giudizio del sindaco non è richiesta l'autorizzazione giuntale. (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 25/03/1993 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)