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Sez. U, Sentenza n. 1558 del 06/02/2002 (Rv. 552095 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento della revisione da parte della P.A. - Con riguardo all'intera opera - Individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552095-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di revisione dei prezzi relativi ad appalto di opera pubblica, la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della P.A. il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della P.A. essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 09/05/1950 num. 329, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)