Sez. U, Sentenza n. 27186 del 28/12/2007 (Rv. 601052 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento della revisione da parte della P.A. - Individuazione del termine iniziale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - (Fattispecie anteriore al d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora non si discuta della debenza del compenso revisionale (riconosciuta dalla P.A.), ma del termine iniziale della sua decorrenza, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, atteso che, non essendoci più un potere discrezionale della P.A. da esercitare, potere già espresso con l'avvenuto riconoscimento dell'incremento dei costi dell'appalto, l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il "quantum" e non l'"an debeatur", attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore. (Fattispecie anteriore al d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)