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Sez. 2, Sentenza n. 7968 del 07/08/1990 (Rv. 468642 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVENZIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468642-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVENZIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*

La pronuncia sulla sola Competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenze la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di Competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di Competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla Competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per Cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di Competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ.. (Conf 456/84, mass n 432691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)